Sarà capitato anche a voi di farvi un po’ di domande sulla questione delle garanzie. Che durata hanno e che cosa coprono e soprattutto cosa si deve fare per farle rispettare. Domande lecite a cui ci si trova obbligati a rispondere solo quando ci si trova in mezzo ad un problema da risolvere. Abbiamo fatto una piccola indagine on line ed abbiamo trovato queste informazioni sul blog di Moduli.it, molto interessanti per capire quali sono i diritti del consumatore e quali sono quelli del venditore, come accordarsi e come tutelarsi. Molto utili anche i facsimili di raccomandate da personalizzare:

La Vecchia Signora è ancora in attesa della riparazione del motore

“Non tutti sanno che, con l’acquisto di un prodotto, entrano in gioco due distinte garanzie a favore del consumatore: l’una convenzionale o commerciale e l’altra legale.

La garanzia convenzionale o commerciale (art. 133 DLgs. 206/05 – Codice del Consumo) viene solitamente offerta dalla casa produttrice, può essere di durata variabile ed è generalmente offerta come plus per invogliare il cliente all’acquisto, ma potrebbe anche non esistere. Grazie a questa garanzia il produttore si impegna direttamente a riparare e/o sostituire il prodotto entro un periodo prestabilito, purché i difetti non siano stati causati dalla condotta scorretta o irresponsabile dell’acquirente.

La garanzia legale è quella che, per legge appunto, incombe sempre e comunque sul venditore (e non sul produttore), dura 2 anni dalla consegna del prodotto ed opera quando il prodotto non è conforme a quanto pattuito nel contratto di vendita (art. 129 DLgs. 206/05 – Codice del Consumo), in altri termini quando:
– il bene non è idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
– il bene non è conforme alla descrizione fatta dal venditore e non possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
– il bene non presenta la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
– il bene non è altresì idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore, da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto.

Non vi è, al contrario, difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Quando il prodotto presenta un difetto di conformità, il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore (art. 130 DLgs. 206/05 – Codice del Consumo):

a) la riparazione o la sostituzione del prodotto, senza spese in entrambi i casi, a meno che la riparazione o la sostituzione non siano oggettivamente impossibili, oppure qualora l’una sia eccessivamente onerosa rispetto all’altra.

È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
– del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
– dell’entità del difetto di conformità;
– dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

La riparazione o la sostituzione deve essere effettuata entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Se il termine si protrae, il consumatore deve inviare un sollecito scritto al venditore intimando un termine ultimo per la riparazione oppure la definitiva sostituzione.

b) una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto nei casi in cui:
– la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
– il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al punto precedente;
– la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Come detto il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Naturalmente il venditore avrà diritto di regresso verso altri venditori della catena distributiva (art. 132 Codice del consumo).
La garanzia si applica anche ai beni di consumo usati, ma i difetti derivanti dall’uso normale del bene ne sono esclusi. Il consumatore e il venditore possono accordarsi per limitare la durata della garanzia, essa però non potrà essere mai inferiore ad un anno.

Il consumatore per godere dei diritti previsti dall’articolo 130, deve denunciare al venditore (e non al produttore) il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
Si raccomanda a tal proposito di effettuare una denuncia scritta, con una precisa e particolareggiata descrizione dei vizi e dei difetti del prodotto. La lettera va inviata sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (a/r).

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
Si raccomanda, altresì, di conservare accuratamente ogni documento che attesti l’acquisto del prodotto: lo scontrino di cassa o ricevuta/fattura fiscale, il tagliando dell’assegno, l’informativa relativa alla carta di credito, ecc.

Infine l’art. 132 c.3 stabilisce che se il difetto di conformità si manifesta entro sei mesi, il consumatore è esonerato dall’obbligo di provarlo e può limitarsi a dimostrare nei confronti del venditore che il prodotto presenta un difetto di conformità; al contrario è il venditore che ha l’onere di dimostrare che il prodotto non presenta il difetto di conformità lamentato dal consumatore.

L’azione per far valere i difetti nei confronti del venditore si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.
Le norme del nuovo Codice del consumo si applicano non solo ai contratti di vendita di beni di consumo, bensì anche ai contratti di permuta, di somministrazione, di appalto, di opera e a tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.”